Art. 24

Trasmissione dei dati

In vigore dal 6 apr 2009
Trasmissione dei dati 1.   Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento. Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da: a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro; b) costituire una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio. 2.   Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
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Trasmissione dei dati (Art. 24 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo