Art. 22

Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione o della Comunità

In vigore dal 6 apr 2009
Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione o della Comunità 1.   Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolare con: a) Eurojust; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10); c) l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) (11); d) l’Accademia europea di polizia (AEP); e) la Banca centrale europea; f) l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (12). 2.   Europol stipula accordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo o accordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto, in relazione allo scambio di dati personali, il parere dell’autorità di controllo comune. 3.   Prima dell’entrata in vigore dell’accordo o dell’accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario. 4.   La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.
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Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione o della Comunità (Art. 22 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo