Art. 20
Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati
In vigore dal 6 apr 2009
Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati
1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un’ulteriore conservazione va esaminata al più tardi tre anni dopo l’introduzione dei dati. L’esame dei dati conservati nel sistema di informazione di Europol e la loro cancellazione sono effettuati dall’unità che li ha introdotti. L’esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d’anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.
2. Durante l’esame le unità di cui al paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di continuare a conservare i dati fino all’esame successivo che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati, questi sono automaticamente cancellati.
3. Qualora uno Stato membro cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e da questo conservati in altri archivi, esso ne informa Europol. In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbia un interesse ulteriore per gli stessi in base a intelligence che va al di là di quella posseduta dallo Stato membro che ha trasmesso i dati. Europol informa lo Stato membro interessato dell’ulteriore conservazione di tali dati.
4. Tali dati non sono cancellati se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell’interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:371:oj#art-20