Art. 19

Norme d’uso dei dati

In vigore dal 6 apr 2009
Norme d’uso dei dati 1.   I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol o trasmessi con altri mezzi appropriati possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti. 2.   Qualora uno Stato membro, paese terzo o organo terzo comunichino certi dati subordinandone l’uso a particolari restrizioni in quello Stato membro, paese terzo o presso quell’organo terzo, dette restrizioni sono rispettate anche da chi usa i dati, eccetto il caso specifico in cui la legislazione nazionale disponga una deroga alle restrizioni a favore delle autorità giudiziarie, degli organi legislativi o di qualsiasi altro organo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità nazionali competenti. In questo caso i dati sono usati solo previa consultazione dello Stato membro che li ha comunicati, tenendo conto per quanto possibile dei suoi interessi e punti di vista. 3.   L’uso dei dati per finalità diverse o da parte di autorità diverse dalle autorità nazionali competenti è possibile solo previa consultazione dello Stato membro che li ha trasmessi nella misura in cui la legislazione nazionale di quello Stato lo permette.
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Norme d’uso dei dati (Art. 19 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo