Art. 17

Obbligo di comunicazione

In vigore dal 6 apr 2009
Obbligo di comunicazione Fatto salvo l’, paragrafi 6 e 7, Europol comunica senza indugio alle unità nazionali e, su richiesta di queste, ai loro ufficiali di collegamento le informazioni riguardanti i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti identificati tra reati di competenza di Europol, ai sensi dell’. Possono inoltre essere comunicate informazioni e intelligence su altre forme gravi di criminalità di cui Europol viene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.
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Obbligo di comunicazione (Art. 17 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo