Art. 4
Competenza
In vigore dal 6 apr 2009
Competenza
1. Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalità elencate nell’allegato che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un’azione comune degli Stati membri.
2. Su raccomandazione del consiglio di amministrazione, il Consiglio definisce le priorità di Europol, in particolare tenendo conto delle analisi strategiche e delle valutazioni delle minacce preparate da Europol.
3. Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:
a)
i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
b)
i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
c)
i reati commessi per assicurare l’impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.
Storico versioni
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