Art. 15

Funzione indice

In vigore dal 6 apr 2009
Funzione indice 1.   Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi. 2.   Il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato, gli ufficiali di collegamento e i membri debitamente autorizzati delle unità nazionali hanno diritto di accedere alla funzione indice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire alle persone che la usano di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio di lavoro per fini di analisi contiene dati di interesse per lo svolgimento dei suoi compiti. 3.   L’accesso alla funzione indice è concepito in modo tale che sia possibile determinare se un’informazione è conservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo al contenuto dell’archivio. 4.   Il consiglio di amministrazione definisce le modalità relative alla struttura della funzione indice, comprese le condizioni di accesso alla stessa, previo parere dell’autorità di controllo comune.
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Funzione indice (Art. 15 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo