Art. 13
Utilizzo del sistema di informazione Europol
In vigore dal 6 apr 2009
Utilizzo del sistema di informazione Europol
1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre i dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione.
2. Solo la parte che ha immesso i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un’altra parte ha motivo di ritenere che i dati di cui all’, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati.
3. Qualora il sistema contenga dati di cui all’, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano.
4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all’, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hanno introdotto dati di cui all’, paragrafo 3, la responsabilità in materia di protezione dei dati ai sensi dell’, paragrafo 1, e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell’, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamente ha immesso i dati di cui all’, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.
5. La parte che estrae, introduce o modifica dati nel sistema di informazione Europol è responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.
6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri. L’interrogazione tuttavia consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l’unità nazionale.
7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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