Art. 11

Sistema di informazione Europol

In vigore dal 6 apr 2009
Sistema di informazione Europol 1.   Europol mantiene il sistema di informazione Europol. 2.   Europol garantisce l’osservanza delle disposizioni della presente decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal punto di vista tecnico e operativo e, in particolare, adotta tutti i provvedimenti necessari per la regolare attuazione delle misure indicate agli per quanto riguarda il sistema di informazione Europol. 3.   L’unità nazionale degli Stati membri è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione Europol. In particolare, è competente per le misure di sicurezza di cui all’ relative alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per l’esame di cui all’ e, per quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali di quello Stato membro, per la corretta attuazione della presente decisione in qualsiasi altra materia.
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Sistema di informazione Europol (Art. 11 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo