Art. 35

Sicurezza dei dati

In vigore dal 6 apr 2009
Sicurezza dei dati 1.   Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l’attuazione della presente decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l’impegno che comportano è proporzionato all’obiettivo di protezione. 2.   Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a: a) negare l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell’accesso alle attrezzature); b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati); c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione); d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati); f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione); g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell’introduzione); h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).
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Sicurezza dei dati (Art. 35 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo