Art. 33
Autorità di controllo nazionale
In vigore dal 6 apr 2009
Autorità di controllo nazionale
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l’introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l’autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell’, secondo le procedure nazionali applicabili.
Ai fini dell’esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.
Inoltre, secondo le procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l’autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.
2. Chiunque ha diritto di chiedere all’autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell’introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato.
Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.
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