Art. 37

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 6 apr 2009
Consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essere rappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitare il diritto di voto. 2.   Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono scelti nell’ambito e a cura del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente non ricopre più l’incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno al consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni. 3.   Il presidente è responsabile del corretto funzionamento del consiglio di amministrazione nell’espletamento dei suoi compiti fissati al paragrafo 9, che assicurano una particolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all’, paragrafo 1. 4.   Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare: a) è strettamente e costantemente coinvolto nell’organizzare, coordinare ed assicurare la coerenza dell’operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e la guida del presidente, assiste quest’ultimo nella ricerca di soluzioni; b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per l’adempimento delle sue funzioni. 5.   Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 6.   I membri del consiglio di amministrazione o i loro supplenti e il direttore possono farsi accompagnare da esperti. 7.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. 8.   Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente disposto nella presente decisione. 9.   Il consiglio di amministrazione: a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti; b) controlla la qualità del lavoro del direttore, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione; c) prende qualsiasi decisione o disposizione di attuazione a norma della presente decisione; d) adotta le norme di attuazione applicabili al personale Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione; e) adotta il regolamento finanziario e designa il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), previa consultazione della medesima; f) crea la funzione di revisione contabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione di revisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione di revisione contabile interna risponde unicamente al consiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dei propri compiti; g) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio; h) è responsabile dell’espletamento degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell’ambito delle disposizioni di attuazione della presente decisione; i) adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l’indipendenza del segretariato. 10.   Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta: a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell’organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale; b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell’impatto sul bilancio e sull’organico di Europol, previo parere della Commissione; c) un rapporto generale delle attività svolte da Europol nell’anno trascorso, compresi i risultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio. Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione. 11.   Entro quattro anni dalla data di applicazione della presente decisione, e successivamente ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione della presente decisione e sulle attività di Europol. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine precisi termini di riferimento. Il rapporto della valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 12.   Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento interno. 13.   Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all’, paragrafo 3, in relazione al direttore, fatto salvo l’, paragrafi 1 e 7.
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Consiglio di amministrazione (Art. 37 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo