Art. 34

Autorità di controllo comune

In vigore dal 6 apr 2009
Autorità di controllo comune 1.   È istituita un’autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente decisione, le attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l’uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L’autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto. L’autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno. Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell’autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità. 2.   Europol assiste l’autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare: a) fornisce le informazioni richieste dall’autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi; b) permette all’autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali; c) esegue le decisioni dell’autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi. 3.   Compete all’autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attività di Europol in relazione al trattamento e all’uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all’esercizio del diritto di accesso, ed elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti. 4.   Qualora constati violazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell’uso di dati personali, l’autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l’autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione. 5.   Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire ad una maggiore coerenza nell’applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l’autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo. 6.   L’autorità di controllo comune redige periodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni che vengono accluse ai rapporti. L’autorità di controllo comune decide se rendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione. 7.   L’autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e lo sottopone all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 8.   L’autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all’. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate. 9.   L’autorità di controllo comune può istituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8. 10.   L’autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione. 11.   L’autorità di controllo comune è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.
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Autorità di controllo comune (Art. 34 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo