Art. 32
Ricorsi
In vigore dal 6 apr 2009
Ricorsi
1. Nella risposta ad una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi all’autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all’autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro i termini previsti agli o 31.
2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi all’autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.
3. Qualora il ricorso riguardi una decisione di cui agli o 31, l’autorità di controllo comune consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione dell’autorità di controllo comune, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente.
4. Se il ricorso riguarda l’accesso a dati immessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell’, l’autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all’, paragrafo 4, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l’autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l’esistenza di dati personali sul suo conto.
5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell’, l’autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L’autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l’esistenza di dati personali sul suo conto.
6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell’, l’autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L’autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l’esistenza di dati personali sul suo conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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