Art. 12
Contenuto del sistema di informazione Europol
In vigore dal 6 apr 2009
Contenuto del sistema di informazione Europol
1. Il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare unicamente i dati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol. I dati immessi riguardano:
a)
persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
b)
persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a)
cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
sesso;
e)
luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
f)
codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto; e
g)
all’occorrenza, altri elementi utili all’identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).
3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1:
a)
reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;
b)
strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
c)
servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
d)
sospetto di appartenenza ad un’organizzazione criminale;
e)
condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
f)
parte che ha introdotto i dati.
Tali dati possono essere immessi anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimento della pratica.
4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.
Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o più reati connessi di cui all’, paragrafo 3, il dato conservato nel sistema d’informazione Europol è corredato di un’indicazione per consentire alle unità nazionali e ad Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi.
5. Se il procedimento contro l’interessato è definitivamente archiviato o quest’ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l’archiviazione o l’assoluzione sono cancellati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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