Art. 10

Trattamento delle informazioni

In vigore dal 6 apr 2009
Trattamento delle informazioni 1.   Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni e intelligence, inclusi i dati personali, a norma della presente decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema di informazione Europol di cui all’, e gli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all’. Europol può istituire e mantenere anche altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto delle possibilità offerte dai sistemi esistenti di trattamento delle informazioni di Europol e previa consultazione dell’autorità di controllo comune, decide in merito all’istituzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta al Consiglio per approvazione. 3.   La decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 definisce le condizioni e le limitazioni secondo cui Europol può istituire il nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione può autorizzare il trattamento di dati personali correlati alle categorie di persone di cui all’, paragrafo 1, ma non il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale. La decisione del consiglio di amministrazione assicura che le misure e i principi di cui agli articoli da 18, 19, 20, 27, 29 e 35 siano attuati correttamente. In particolare, la decisione del consiglio di amministrazione definisce le finalità del nuovo sistema, l’accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione. 4.   Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione Europol di cui all’, negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all’ o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione dell’autorità di controllo comune, definisce le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all’accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all’. La decisione del consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio per approvazione.
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Trattamento delle informazioni (Art. 10 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo