Art. 8

Unità nazionali

In vigore dal 6 apr 2009
Unità nazionali 1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa un’unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un agente a capo dell’unità nazionale. 2.   L’unità nazionale è l’unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell’unità nazionale. L’unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l’unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro unità nazionali possano svolgere i propri compiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti. 4.   Le unità nazionali: a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l’intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol; c) aggiornano le informazioni e l’intelligence; d) valutano le informazioni e l’intelligence per conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale, e trasmettono loro il relativo materiale; e) chiedono a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi; f) trasmettono a Europol informazioni da conservare nelle banche dati; g) assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse. 5.   Fatto salvo l’esonero delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l’unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni e intelligence se così facendo: a) si ledono interessi fondamentali della sicurezza nazionale; b) si compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure c) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato. 6.   Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento. 7.   I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore, per assistere Europol in questioni operative in particolare per: a) esaminare e elaborare proposte volte a migliorare l’efficacia di Europol sul piano operativo e a incoraggiare l’impegno degli Stati membri; b) valutare i rapporti e le analisi redatti da Europol a norma dell’, paragrafo 1, lettera f) ed elaborare misure volte a contribuire all’attuazione delle loro conclusioni; c) sostenere l’istituzione delle squadre investigative comuni cui partecipa Europol a norma dell’, paragrafo 1, lettera d) e dell’.
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Unità nazionali (Art. 8 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo