Art. 29
Responsabilità in materia di protezione dei dati
In vigore dal 6 apr 2009
Responsabilità in materia di protezione dei dati
1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l’introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombe:
a)
allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati;
b)
a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell’, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell’, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell’, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.
2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell’, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi.
3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati.
4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l’altra parte interessata.
5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell’analisi di Europol.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:371:oj#art-29