Art. 31
Diritto dell’interessato di rettifica e cancellazione dei dati
In vigore dal 6 apr 2009
Diritto dell’interessato di rettifica e cancellazione dei dati
1. Chiunque ha il diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.
2. Se i dati errati o trattati in violazione della presente decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol.
3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi in violazione della presente decisione, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione della presente decisione, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli. Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedire eventuali trattamenti futuri.
5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.
Storico versioni
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