Art. 30

Diritto di accesso della persona

In vigore dal 6 apr 2009
Diritto di accesso della persona 1.   Chiunque ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati da Europol e di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare in tutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo. 2.   Chiunque desideri esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare, senza costi eccessivi, un’apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all’autorità designata a tal fine in quello Stato. L’autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. 3.   Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda a norma del presente articolo. 4.   Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere in merito alla risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Stato membro si opponga alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol. 5.   La comunicazione di informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto sia necessario per: a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol; b) tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità; c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; d) proteggere i diritti e le libertà di terzi. Nel valutare l’applicabilità di un’esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata. 6.   In caso di rifiuto di comunicare informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1, Europol comunica all’interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano. 7.   Chiunque ha diritto di chiedere all’autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli, di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali. L’autorità di controllo comune comunica all’interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.
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Diritto di accesso della persona (Art. 30 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo