Art. 23
Relazioni con paesi e organizzazioni terzi
In vigore dal 6 apr 2009
Relazioni con paesi e organizzazioni terzi
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con:
a)
paesi terzi;
b)
organizzazioni quali:
i)
organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;
ii)
altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; e
iii)
l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
2. Europol stipula accordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sono state immesse nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a). Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate, se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell’accordo di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione.
3. Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.
4. Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può, alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.
5. Europol può, alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sull’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a), se ciò è assolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.
6. Europol può, alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
dati personali e informazioni classificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e
b)
dati personali qualora Europol abbia stipulato con l’entità interessata un accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell’esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità.
7. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l’Europol e il destinatario esiste un accordo di riservatezza.
8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 e fatto salvo l’, paragrafo 1, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell’ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all’organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l’autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate.
9. Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 8, il direttore valuta l’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare:
a)
il tipo di dati;
b)
la loro finalità;
c)
la durata del trattamento previsto;
d)
le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all’entità;
e)
il fatto che l’entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione ai dati.
Storico versioni
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