Art. 18

Disposizioni sul controllo del recupero dati

In vigore dal 6 apr 2009
Disposizioni sul controllo del recupero dati Europol istituisce, in cooperazione con gli Stati membri, adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattare dati personali e consentono agli Stati membri di accedere, su richiesta, ai verbali. I dati così raccolti sono usati da Europol e dalle autorità di controllo di cui agli soltanto a scopo di verifica e sono cancellati dopo diciotto mesi, a meno che siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina le modalità dei meccanismi di controllo, previa consultazione dell’autorità di controllo comune.
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Disposizioni sul controllo del recupero dati (Art. 18 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo