Art. 40

Riservatezza

In vigore dal 6 apr 2009
Riservatezza 1.   Europol e gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire la protezione delle informazioni soggette ad obbligo di riservatezza provenienti da Europol o con esso scambiate a norma della presente decisione. A tal fine il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta regole di riservatezza appropriate, predisposte dal consiglio di amministrazione. Tali norme includono disposizioni per i casi in cui Europol può scambiare con terzi informazioni soggette a obbligo di riservatezza. 2.   Qualora Europol intenda affidare a determinate persone attività sensibili, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore e conformemente alle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza sui rispettivi cittadini e a prestarsi reciproca assistenza a tal fine. L’autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica a Europol soltanto i risultati dell’indagine di sicurezza. Tali risultati vincolano Europol. 3.   Ogni Stato membro e Europol possono incaricare del trattamento dei dati presso Europol soltanto persone che hanno ricevuto una formazione specifica e che sono state sottoposte ad un’indagine di sicurezza. Il consiglio di amministrazione adotta le norme per l’abilitazione di sicurezza del personale Europol. Il direttore informa periodicamente il consiglio di amministrazione dello stato di abilitazione di sicurezza del personale Europol.
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Riservatezza (Art. 40 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo