Art. 58

Bilancio

In vigore dal 6 apr 2009
Bilancio 1.   La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all’, paragrafo 5 della convenzione Europol, è espletata conformemente alle norme stabilite dall’, paragrafo 5, della convenzione Europol e al regolamento finanziario adottato in base all’, paragrafo 9, della convenzione Europol. 2.   Nell’espletamento della procedura di discarico di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue: a) ai fini dell’espletamento della procedura di discarico relativa ai conti annuali dell’anno precedente la data di applicazione della presente decisione, il comitato di controllo comune continua ad operare secondo le procedure stabilite dall’ della convenzione Europol. Le procedure di discarico stabilite dalla convenzione Europol si applicano nella misura necessaria a tal fine; b) il consiglio di amministrazione di cui all’ della presente decisione ha facoltà di decidere in merito alla sostituzione delle funzioni precedentemente svolte dal controllore finanziario e dal comitato del bilancio in base alla convenzione Europol. 3.   Tutte le spese risultanti dagli impegni assunti da Europol conformemente al regolamento finanziario adottato in base all’, paragrafo 9, della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione, e non ancora pagate a tale data, sono pagate secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   Prima della scadenza del termine di dodici mesi dalla data di applicazione della presente decisione, il consiglio di amministrazione fissa l’importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 3. Un importo corrispondente, finanziato dall’eccedenza accumulata dei bilanci approvati in base all’, paragrafo 5, della convenzione Europol, è trasferito al primo bilancio fissato a norma della presente decisione e costituisce un’entrata con destinazione specifica per coprire tali spese. Qualora le eccedenze non siano sufficienti per coprire le spese di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono il finanziamento necessario secondo le procedure stabilite dalla convenzione Europol. 5.   Il saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all’, paragrafo 5, della convenzione Europol è restituito agli Stati membri. L’importo da corrispondere ad ogni Stato membro è calcolato sulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci di Europol, fissati in base all’, paragrafo 2, della convenzione Europol. Il versamento è effettuato entro tre mesi dalla fissazione dell’importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 3 e dal completamento delle procedure di discarico relative ai bilanci approvati in base all’, paragrafo 5, della convenzione Europol.
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Bilancio (Art. 58 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo