Art. 57

Personale

In vigore dal 6 apr 2009
Personale 1.   In deroga all’, tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, e in vigore alla data di applicazione della presente decisione saranno rispettati fino alla data di scadenza e non potranno essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol (23) dopo la data di applicazione della presente decisione. 2.   A tutti i membri del personale con contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo ai sensi dell’, lettera a) del regime ai vari gradi previsti nella tabella dell’organico o di agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del regime. A tal fine, dopo l’entrata in vigore ed entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione, l’autorità che ha il potere di nomina espleterà una procedura di selezione interna limitata al personale avente un contratto con Europol alla data di applicazione della presente decisione, al fine di valutare la capacità, l’efficienza e l’integrità delle persone da assumere. In funzione del tipo e del livello delle funzioni svolte, ai candidati idonei sono offerti contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale per periodi corrispondenti almeno al tempo restante in base al contratto concluso prima della data di applicazione della presente decisione. 3.   Se un secondo contratto a tempo determinato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o un contratto di agente contrattuale alle condizioni stabilite nel terzo comma del paragrafo 2, ogni successivo rinnovo può essere concluso solo a tempo indeterminato, a norma dell’, paragrafo 4. 4.   Se un contratto a tempo indeterminato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o di agente contrattuale alle condizioni di cui al terzo comma del paragrafo 2, tale contratto è concluso per un periodo indeterminato, a norma dell’, primo comma e dell’articolo 85, paragrafo 1, del regime. 5.   Lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri che non sono assunti a norma del paragrafo 2. In deroga al capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale Europol si applica l’aliquota percentuale dell’adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 65 dello statuto del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:371:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Personale (Art. 57 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo