Art. 39
Personale
In vigore dal 6 apr 2009
Personale
1. Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detti statuto e regime.
2. Ai fini dell’attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto del personale.
3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime all’autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell’, paragrafo 13, e dell’, paragrafo 4, lettera c) della presente decisione.
4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell’organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei di cui all’, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.
5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.
6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.
Storico versioni
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