Art. 41
Obbligo di segreto e riservatezza
In vigore dal 6 apr 2009
Obbligo di segreto e riservatezza
1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento si astengono da qualsiasi atto o espressione di opinioni che possa danneggiare Europol o nuocere alle sue attività.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza, sono tenuti a non divulgare a persone non autorizzate o al pubblico fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività. Ciò non vale per quei fatti o informazioni che per la loro irrilevanza non esigono segretezza. L’obbligo di segreto e riservatezza permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell’attività. Europol comunica l’obbligo particolare di cui alla prima frase unitamente ad un richiamo sulle conseguenze giuridiche della sua violazione. Di tale comunicazione viene preso atto per iscritto.
3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte all’obbligo di cui al paragrafo 2, non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o delle loro attività.
Il consiglio di amministrazione o il direttore, a seconda dei casi, si mette in contatto con l’autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di garantire che siano adottate le misure necessarie ai sensi della legislazione nazionale applicabile all’autorità o all’organo contattato.
Tali misure possono riguardare l’adeguamento delle procedure di deposizione per assicurare la riservatezza delle informazioni, oppure, purché la legislazione nazionale interessata lo consenta, il rifiuto di comunicare dati qualora ciò sia indispensabile per la protezione degli interessi di Europol o di uno Stato membro.
Se la legislazione dello Stato membro prevede il diritto di non testimoniare, le persone di cui al paragrafo 2 invitate a testimoniare devono essere autorizzate a farlo. L’autorizzazione è concessa dal direttore e, per quanto riguarda il direttore, dal consiglio di amministrazione. Se un ufficiale di collegamento è chiamato a deporre in merito ad informazioni che gli sono pervenute da Europol, l’autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l’ufficiale di collegamento. L’obbligo di chiedere l’autorizzazione a deporre permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine delle attività.
Inoltre, se risulta che la deposizione può riguardare informazioni e conoscenze che uno Stato membro ha comunicato a Europol o che si riferiscono chiaramente ad uno Stato membro, deve essere ottenuto il parere di quello Stato membro prima di rilasciare l’autorizzazione.
L’autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo se necessario per proteggere interessi superiori di Europol o di uno Stato membro o di Stati membri che necessitano di protezione.
4. Ogni Stato membro considera le violazioni dell’obbligo di segreto o riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale in materia di segreto d’ufficio o professionale o delle disposizioni per la protezione di materiale classificato.
Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi dipendenti che hanno contatti con Europol nell’ambito delle loro attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:371:oj#art-41