Art. 8
In vigore dal 6 nov 2008
In merito ai debiti nei confronti di enti pubblici ristrutturati nell’ambito della legge del 30 ottobre 2002 sugli aiuti di Stato a imprese di particolare rilevanza per il mercato del lavoro, e successive modifiche, descritti nei considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera un aiuto pari all’importo del debito nei confronti di enti pubblici ceduto all’operatore, decurtato del valore effettivo degli attivi del beneficiario ceduti all’operatore.
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