Art. 11
In vigore dal 6 nov 2008
1. La Polonia deve ottenere dal beneficiario la restituzione degli aiuti di cui agli articoli che precedono. Il recupero deve avvenire conformemente alle disposizioni di cui ai considerando 384-401 della presente decisione.
2. Negli importi da recuperare rientrano gli interessi per l'intero periodo, a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione l'aiuto concesso a favore di Stocznia Gdynia fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi saranno calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (84) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (85) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione, la Polonia annulla tutti i versamenti non ancora effettuati dell'aiuto di cui all’.
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