Art. 6

In vigore dal 6 nov 2008
Per quanto riguarda i debiti non eseguiti nei confronti di vari enti pubblici descritti nei considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera, per il periodo intercorrente tra la data di concessione dell’aiuto e la data del rimborso del debito nei confronti di enti pubblici, un aiuto pari alla differenza tra il tasso di interesse effettivamente pagato da Stocznia Gdynia e quello che il beneficiario avrebbe dovuto pagare per ottenere il rinvio della scadenza dei suoi debiti da un creditore a condizioni di mercato. Inoltre, gli eventuali debiti non rimborsati nei confronti di enti pubblici devono essere immediatamente rimborsati.
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