Art. 3

In vigore dal 6 nov 2008
Per quel che riguarda le garanzie ottenute dal Tesoro descritte nei considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera, per il periodo intercorrente tra la data di concessione dell’aiuto e la data di cessazione della garanzia, l'aiuto per un importo pari alla differenza tra il tasso di interesse effettivamente corrisposto da Stocznia Gdynia per il prestito ottenuto grazie alla garanzia statale e quello che il beneficiario avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto il prestito a condizioni di mercato,oppure per un importo corrispondente all’importo garantito moltiplicato per il fattore di rischio (probabilità di default o tasso di insolvenza) e decurtato del premio per la garanzia versato, oppure per un importo pari alla differenza tra il premio per la garanzia pagato dal beneficiario e quello che il beneficiario avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto la garanzia a condizioni di mercato. Inoltre,occorre porre immediatamente fine alle eventuali garanzie in essere alla data di adozione della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2010/47 — Testo vigente | Portale Normativo