Art. 4

In vigore dal 6 nov 2008
Quanto alle garanzie per anticipi concesse da Export Credit Insurance Corporation descritte nei considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera, per il periodo intercorrente tra la data di concessione dell’aiuto e la data di cessazione della garanzia, l'aiuto per un importo pari alla differenza tra il premio per la garanzia corrisposto dal beneficiario e quello che il beneficiario avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto la garanzia a condizioni di mercato. Inoltre, le eventuali garanzie in vigore alla data di adozione della presente decisione devono essere immediatamente revocate.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/47 — Testo vigente | Portale Normativo