Art. 1
In vigore dal 6 nov 2008
L'aiuto di Stato di cui ai considerando 209-232 della presente decisione, concesso dalla Polonia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE a favore di Stocznia Gdynia, è incompatibile con il mercato comune.
Inoltre, tutte le garanzie sugli anticipi concesse dalla Polonia a favore di Stocznia Gdynia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE dal 1o luglio 2007 fino alla data della presente decisione sono incompatibili con il mercato comune.
Storico versioni
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