Art. 10
In vigore dal 6 nov 2008
Relativamente alle sovvenzioni dirette descritte nella tabella 4, ai considerando 209-232 della presente decisione, la Polonia recupera un aiuto pari all’intero importo delle sovvenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:47(1):oj#art-10