Art. 13
In vigore dal 6 nov 2008
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) di cui occorre ottenere la restituzione dal beneficiario;
b)
la descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e di quelli previsti per ottemperare alla presente decisione;
c)
documenti comprovanti che al beneficiario è stata ingiunta la restituzione degli aiuti;
d)
documenti comprovanti l'annullamento di tutti i contratti di garanzia per anticipi ancora in vigore.
2. La Polonia informa la Commissione sui progressi dei provvedimenti nazionali adottati per attuare la presente decisione fino al recupero degli aiuti di cui all’. Su richiesta della Commissione, essa fornisce immediatamente informazioni sui provvedimenti già adottati e su quelli previsti per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Polonia fornisce informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dal beneficiario a titolo di aiuti e interessi.
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
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