Art. 8
In vigore dal 9 lug 2008
La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio tutti i documenti pertinenti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:743(1):oj#art-8