Art. 12
In vigore dal 9 lug 2008
La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative alla propria partecipazione finanziaria per quanto riguarda la partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se essenziale per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.
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