Art. 11
In vigore dal 9 lug 2008
Qualsiasi paese terzo può partecipare al programma comune conformemente ai criteri stabiliti nell’, lettere da e) a h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.
Storico versioni
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