Art. 2
In vigore dal 9 lug 2008
L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:
a)
alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell’effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell’allegato I;
b)
alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura di esecuzione specifica con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e dell’articolo 35, dell’articolo 38, paragrafo 2, e dell’articolo 41 delle modalità di esecuzione;
c)
all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, conforme all’allegato II;
d)
all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell’allegato I, compresa la pubblicazione di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;
e)
all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all’effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento dei partecipanti dei progetti Eurostars selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma Eurostars;
f)
al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (11);
g)
alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e dello sviluppo sostenibile, e
h)
alla formulazione di disposizioni che disciplinino i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito del programma comune Eurostars e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da mirare a promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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