Art. 13
In vigore dal 9 lug 2008
1. La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.
2. Due anni dopo l’inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune Eurostars che analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi definiti nell’allegato I. Tale valutazione include, inoltre, raccomandazioni sul modo migliore per rafforzare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria e valutare la capacità, in particolare delle PMI che effettuano attività di R&S, di accedere al programma comune Eurostars nonché la qualità e l’efficienza della sua attuazione. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.
3. Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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