Art. 6
In vigore dal 9 lug 2008
Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva oppure nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre, ritirare o cessare la propria partecipazione finanziaria in funzione dell’effettiva attuazione del programma e dell’importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.
Storico versioni
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