Art. 1

In vigore dal 9 lug 2008
1.   Per l’attuazione del settimo programma quadro, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma comune Eurostars avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché dall’Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti»). 2.   La Comunità versa un contributo finanziario di importo massimo pari a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 Mio EUR per la durata del settimo programma quadro, conformemente ai principi di cui all’allegato I. 3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati alla parte «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità».
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