Art. 4
In vigore dal 9 lug 2008
Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione, sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.
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