Art. 3

In vigore dal 9 lug 2008
Nell’ambito dell’attuazione del programma comune Eurostars, la concessione di un contributo finanziario ai partecipanti a progetti Eurostars selezionati a livello centrale conformemente all’allegato II, in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, è subordinato al rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Il contributo finanziario è concesso in base all’eccellenza scientifica e, tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate, dell’impatto socioeconomico a livello europeo e della pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma, conformemente ai principi e alle procedure previsti nell’allegato I.
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