Art. 20
Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
In vigore dal 16 giu 2008
Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario successivo e fissa il contributo di ciascun membro al bilancio. Il progetto di bilancio amministrativo viene preparato dal direttore esecutivo e controllato dal comitato finanziario e amministrativo in conformità dell’.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Tuttavia, qualora la ripartizione dei voti tra i membri sia modificata a norma dell’, paragrafo 6, all’inizio dell’esercizio finanziario per il quale sono fissati i contributi, questi ultimi vengono debitamente adeguati per l’esercizio in questione. Per la fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro vengono conteggiati senza tener conto dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, come previsto all’, in base al numero di voti assegnatogli e al periodo rimanente dell’esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.
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