Art. 42
Entrata in vigore
In vigore dal 16 giu 2008
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo quando hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri importatori, calcolati al 28 settembre 2007, senza alcun riferimento ad un’eventuale sospensione ai sensi dell’. Altrimenti, l’accordo entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento qualora sia in vigore a titolo provvisorio, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e purché siano raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2. Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo il 25 settembre 2008, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei dodici mesi che seguono, a condizione che i governi firmatari detentori dei voti come descritto al paragrafo 1 del presente articolo abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, in conformità dell’.
3. Qualora l’accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 25 settembre 2009, esso cessa di applicarsi provvisoriamente, a meno che i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno inviato una notifica al depositario conformemente all’ decidano, di comune accordo, che l’accordo rimarrà in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi governi firmatari possono anche decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.
4. Qualora l’accordo non sia entrato in vigore, definitivamente o provvisoriamente, il 25 settembre 2009 a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione conformemente alle loro leggi e normative possono decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà in vigore definitivamente fra di loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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