Art. 43

Adesione

In vigore dal 16 giu 2008
Adesione 1.   Salvo diversa disposizione del presente accordo, il governo di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle loro agenzie specializzate o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’, paragrafo 3, può aderire al presente accordo in conformità delle procedure stabilite dal Consiglio. 2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto a decorrere dal deposito dello strumento. 3.   Dopo che è stato depositato uno strumento di adesione, le organizzazioni intergovernative di cui all’, paragrafo 3, depositano una dichiarazione in cui confermano la loro competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri di tali organizzazioni non possono diventare parti contraenti del presente accordo.
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Adesione (Art. 43 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo