Art. 45
Recesso volontario
In vigore dal 16 giu 2008
Recesso volontario
Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto dopo novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:579:oj#art-45