Art. 45

Recesso volontario

In vigore dal 16 giu 2008
Recesso volontario Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto dopo novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.
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Recesso volontario (Art. 45 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo