Art. 46

Esclusione

In vigore dal 16 giu 2008
Esclusione Se il Consiglio ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e decide che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’accordo, può escludere il membro in questione dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio, il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione e di essere parte contraente dell’accordo.
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Esclusione (Art. 46 Decisione (UE) 2008/579) — Testo vigente | Portale Normativo