Art. 48

Durata, proroga e risoluzione

In vigore dal 16 giu 2008
Durata, proroga e risoluzione 1.   Il presente accordo rimane in vigore per dieci anni dopo l’entrata in vigore provvisoria o definitiva, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o risolto in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 2.   Il Consiglio riesamina il presente accordo dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore e adotta le decisioni del caso. 3.   Il Consiglio può decidere di prorogare il presente accordo oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni. Se un membro non accetta la proroga dell’accordo, ne informa per iscritto il Consiglio e il depositario prima che inizi il periodo di proroga e cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga. 4.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. 5.   Fatta salva la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in carica il tempo necessario per prendere le decisioni volte a liquidare l’Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni relative agli averi. 6.   Le decisioni prese in merito alla durata e/o alla risoluzione del presente accordo e le notifiche ricevute dal Consiglio a norma del presente articolo vengono debitamente trasmesse dal Consiglio al depositario.
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